Convenzione relativa all’estradizione

Convenzione relativa all’estradizione

È una Convenzione tesa a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale (v.) fra gli Stati membri, attraverso l’integrazione delle disposizioni della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione (v.) e di altri accordi internazionali conclusi in materia di repressione della criminalità.
La Convenzione stabilisce innanzitutto le condizioni necessarie per l’avvio del procedimento di estradizione. Deve trattarsi di un reato perseguibile con una pena detentiva non inferiore ai dodici mesi dalla legge dello Stato richiedente e non inferiore ai sei mesi dalla legge dello Stato membro cui l’estradizione è richiesta.
L’innovazione più significativa è tuttavia rappresentata dall’esclusione del terrorismo dall’ambito dei reati politici per i quali non sono applicabili le disposizioni relative all’estradizione.
L’art. 6 della Convenzione dispone inoltre che l’estradizione può essere concessa anche per reati di natura fiscale.
Nella relazione esplicativa della Convenzione si precisa che l’estradizione può essere eseguita per i reati fiscali che corrispondono ad un reato della stessa natura secondo la legge dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
L’estradizione non può comunque essere rifiutata per il solo fatto che la legge dello Stato membro non preveda lo stesso tipo di prelievo fiscale.

Adottata
: Dublino 27 settembre 1996
Entrata in vigore
: —
Ratificata
: —